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Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 - Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

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Stato 42 occorrenze

Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 - Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

misura superiore al dieci per cento per i casi di infortunio e al venti per cento per i casi di malattia professionale, è corrisposta, con effetto dal

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dal cinquanta al settantanove per cento, se titolari di rendita vitalizia, lire ottomila; con grado di inabilità dal sessanta al settantanove per

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mensili: con grado di inabilità dal cinquanta al settantanove per cento, se titolari di rendita vitalizia, lire cinquemila; con grado di inabilità dal

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presente articolo è aumentata del quarantaquattro per cento per i comandanti e per i capi macchinisti, del ventidue per cento per i primi ufficiali di

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A decorrere dal 1° luglio 1965 le rendite di cui al comma precedente, in corso di godimento a tale data, sono ragguagliate al cento per cento della

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cento se il ritardo non superi i tre giorni e del sei per cento se il ritardo è superiore.

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La malattia dà luogo a rendita quando comporti una inabilità permanante di grado superiore al venti per cento.

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questo caso il datore di lavoro deve pagare un soprappremio di rateazione nella misura del due per cento o del tre per cento sull'intero premio presunto

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lire ottantamila quando i dipendenti sono più di dieci e non più di cento, e sino a lire quattrocentomila quando i dipendenti sono più di cento.

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La variazione inferiore al dieci per cento intervenuta nel triennio si computa con quelle verificatesi nei trienni successivi per la riliquidazione

Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 - Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

La variazione inferiore al dieci per cento, intervenuta nel triennio, si computa con quelle verificatesi nei trienni successivi per la determinazione

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, ragguagliata all'ottanta per cento della retribuzione calcolata secondo le disposizioni degli articoli da 110 a 120. A decorrere dal 1° luglio 1965 la rendita

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Se il disavanzo è inferiore al detto dieci per cento, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale può autorizzare l'istituto assicuratore a

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Deve considerarsi come inabilità permanente parziale la conseguenza di un infortunio, la quale diminuisca in misura superiore al quindici per cento e

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per il lavoro e la previdenza sociale, in misura non superiore al venti per cento.

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dell'infortunato ed è corrisposto nella misura del settantacinque per cento della retribuzione effettivamente goduta alla data dello sbarco annotata sul

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Nel caso in cui si tratti di ernia non operabile è dovuta la rendita di inabilità nella misura stabilita per la riduzione del quindici per cento

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Nel caso in cui il nuovo infortunio per sé considerato determini un'inabilità permanente non superiore al dieci per cento e l'inabilità complessiva

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cento ad un massimo corrispondente a trecento volte la retribuzione media giornaliera aumentata del trenta per cento. A questo effetto, la

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giornaliera è elevata, a decorrere dal novantunesimo giorno, al settantacinque per cento della retribuzione giornaliera calcolata secondo le disposizioni

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Il cinque per cento del contributo annuale deve essere accantonato per la costituzione di un fondo di riserva, in aumento del quale sono portati gli

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una congrua diminuzione al contributo, quando il bilancio di un esercizio si sia chiuso in avanzo e questo sia superiore al venti per cento dell'onere

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Qualora il grado di inabilità risulti inferiore al sedici per cento, è corrisposta, ad estinzione di ogni diritto, una somma pari al valore capitale

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il sessanta per cento della retribuzione stessa, salvo migliori condizioni previste da norme legislative e regolamentari, nonché da contratti

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cento; in mancanza di retribuzioni convenzionali cui fare riferimento, si applica il disposto del settimo comma dell'art. 116.

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giornaliera nella misura del sessanta per cento della retribuzione giornaliera calcolata secondo le disposizioni degli articoli da 116 a 120.

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al lavoro superiore al venti per cento; b) in tutti casi di silicosi o di asbestosi associate a tubercolosi polmonare in fase attiva, anche se iniziale

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Ove sia intervenuta, rispetto alla retribuzione media giornaliera precedentemente fissata, una variazione in misura non inferiore al dieci per cento

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Ai titolari di rendita per infortunio sul lavoro con grado di inabilità permanente in forma definita non superiore al venti per cento è data facoltà

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Nel caso in cui, a seguito di precedenti infortuni, sia residuata inabilità permanente che non superi il dieci per cento ed in seguito a nuovo

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un'addizionale in misura pari all'1 per cento su premi e contributi dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, in

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Qualora il bilancio di un esercizio si chiuda in disavanzo e questo sia superiore al dieci per cento dell'onere di competenza, il Ministro per il

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intervenuta una variazione dell'indice salariale di almeno il dieci per cento nel corso del triennio, determina con proprio decreto, di concerto con il

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affetto da conseguenze dirette di silicosi o di asbestosi con inabilità, permanente di qualunque grado, purché non superiore all'ottanta per cento

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cento, da calcolare alla data del versamento.

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determinato in maniera definitiva nella misura superiore al dieci e inferiore al sedici per cento, è corrisposta, ad estinzione di ogni diritto, una somma pari

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Per i casi di inabilità permanente derivante, da infortunio sul lavoro in agricoltura, assoluta o parziale di grado superiore al quindici per cento

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infortunio sul lavoro o a malattia professionale abbiano subito un'inabilità permanente di almeno l'ottanta per cento. Le Casse, Aziende ed

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, l'intera retribuzione per la giornata nella quale è avvenuto l'infortunio e il sessanta per cento della retribuzione stessa, salvo migliori

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fissa limitatamente al sessanta per cento del loro ammontare; 11) di indennità di panatica, per i marittimi a terra, in sostituzione del trattamento

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Ai titolari di rendita per inabilità permanente derivante da infortunio sul lavoro in agricoltura, di grado non inferiore al cinquanta per cento, con

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silicosi o da, asbestosi con inabilità permanente superiore al venti per cento, non indennizzata nel Paese dal quali essi provengono. Con i fondi di detta

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